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Qualche dubbio? Ecco le risposte alle domande più frequenti

DOMANDE FREQUENTI RLS

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 81/2008. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Quindi, alla luce di quanto disposto dalla normativa, l’ RLS deve essere nominato anche nel caso in cui nell’ azienda o nell’ unità produttiva sia impiegato un solo lavoratore.

Il numero di RLS che devono essere presenti in azienda viene stabilito in sede di contrattazione collativa. In ogni caso il numero minimo di RLS è il seguente (art. 47, comma 7 D.Lgs. 81/2008):
n.1 RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori;
n.3 RLS nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
n.6 RLS in tutte le altre aziende o unità produttive con oltre 1000 lavoratori.

No, tale incarico deve essere ricoperto da un lavoratore.

I compiti dell’RLS sono elencati dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Riportiamo di seguito quanto disposto dal dettato normativo.

 

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Sì. L’RLS deve seguire un corso base della durata minima di 32 ore e, annualmente, un corso di aggiornamento della durata di 4 oppure 8 ore.


DOMANDE FREQUENTI RLST

Tutte le aziende, o unità produttive, devono eleggere o designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come da art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/2008. Le aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e che non si avvalgono della facoltà di eleggere l’RLS direttamente possono avvalersi di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Le modalità di elezione o designazione del RLST, sono individuate da accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. A tal proposito, con l’accordo quadro nazionale sul rappresentante territoriale per la sicurezza nel settore edile sottoscritto il 12.10.2017, sono stati stabiliti i criteri di individuazione di tale figura. l’RLST infatti viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore edile. Una volta individuato il soggetto rispondente a tali criteri, ne verrà proposta la designazione dinnanzi alle assemblee dei lavoratori, che ne ratificheranno la scelta attraverso l’esercizio del voto. Copia del verbale di dette assemblee, cura delle OO. SS. verranno trasmessi alle associazioni datoriali ed ai CPT territorialmente competenti.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali e 8 ore di aggiornamento annuale. L’allegato 12 “protocollo sul RLST ad integrazione dell’art. 87” del CCNL 19 aprile 2010, ad integrazione del D.L.gs. 81/08 e s.m.i prevede che “le modalità i contenuti specifici della formazione sono affidati ai comitati paritetici territoriali, in collaborazione con l’ente scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica e 8 ore di aggiornamento annuale.

L’RLST esercita le stesse attribuzioni del RLS in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.