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06 Ottobre 2020

Verbale di Accordo Regolamento tecnico Asseverazione

È stato siglato, da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali dell’edilizia, il verbale di accordo attuativo del processo di asseverazione ai sensi della norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” (cfr. documento Ance “Pubblicata la norma UNI sull’asseverazione dei MOG-SSL” del 12 luglio 2019). Il settore edile è stato il primo ad aver definito le modalità di asseverazione dei MOG-SSL, ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sicurezza), con l’obiettivo di rafforzare la lotta al fenomeno infortunistico e di qualificare le imprese che investono in sicurezza e prevenzione. Con l’accordo delle parti sociali, la norma tecnica è operativa a tutti gli effetti.

Il documento si articola in 13 punti elenco e riporta, in allegato, quattro tabelle contenenti i tempi indicativi di verifica (compresa quella di mantenimento) e le tariffe nazionali di riferimento, distinte a seconda del possesso o meno, da parte delle imprese, di un SGSL. L’accordo tiene conto di quanto previsto nella parte seconda della citata norma UNI, contenente i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali tecniche coinvolte nel processo di asseverazione Dei 13 punti, si segnalano, di seguito, quelli più rilevanti.
Il punto 5 prevede che, in ogni regione, le Parti Sociali territoriali provinciali e regionali possono individuare almeno 1 CPT/ENTE UNIFICATO da abilitare, per la regione medesima, alla attuazione della procedura di asseverazione. Nelle regioni in cui non sia ancora presente un CPT/ENTE UNIFICATO avente i requisiti tecnici obbligatori previsti, le Parti Sociali territoriali provinciali e regionali si incontreranno immediatamente per individuare quale CPT/ENTE UNIFICATO, anche di altra regione, potrà assumere tale compito, sulla base delle indicazioni della CNCPT.
È fatto divieto agli enti territoriali che non abbiano attuato le visite di assistenza e consulenza alle imprese ed ai lavoratori sulla sicurezza, di esercitare il servizio di asseverazione.
Il punto 8 prevede che l’avvio della procedura per il rilascio dell’asseverazione, da parte dell’OP di riferimento (ossia i CPT/ente unificato), è garantito esclusivamente alle imprese in regola con i versamenti alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza ed in possesso del DURC regolare ed in corso di validità. Pertanto, l’avvio di tale procedura da parte dell’OP di riferimento è garantito alle imprese edili che non abbiano contenziosi con la Cassa Edile.
Al punto 9, sulle tariffe, è stabilito che gli OP di riferimento potranno apportare modifiche al tariffario riportato in allegato, in relazione a particolari condizioni locali, dandone immediata comunicazione alla CNCPT. Per quanto riguarda la misura massima, la variazione non potrà comunque essere superiore al 20% del tariffario stesso.
Al punto 10 è stato previsto che i singoli OP di riferimento – con accordo delle PPSSTT – possono stabilire di concorrere ai costi sostenuti dalle imprese richiedenti.
Il punto 11 disciplina l’ipotesi in cui l’impresa richiedente l’asseverazione non operi esclusivamente nel settore edile ed applichi più CCNL. In tal caso, le attività in capo ai tecnici verificatori dovranno essere supportate da un esperto tecnico che fornisca conoscenze ed esperienze riferite ai processi ed alle attività diverse da quelle edili; pertanto, i costi sostenuti dall’OP di riferimento potranno subire un incremento adeguato al numero di esperti tecnici coinvolti.